COME DIFENDERE IL “SACRO DI BIRMANIA” DAGLI SCUCCIOLATORI E DALLE FRODI
Cari soci ed amici,
Molto spesso ci lamentiamo di come le nostre proposte di cessione vengano oscurate dalle offerte di vendita da parte di persone che non solo non fanno selezione ma offrono cuccioli “Sacri di Birmania” sprovvisti del documento più importante che ne attesti l’appartenenza alla razza , il “pedigree”.
Purtroppo abbiamo poco da competere con le offerte di tali sedicenti “allevatori” alimentatori indiscussi di truffe, quando i privati stessi non capiscono la differenza tra un “Sacro di Birmania” con il pedigree ed un “Sacro di Birmania” senza pedigree, accrescendo in questo modo un mercato di frodi e raggiri.
Nessun veterinario, per quanto preparato ed onesto possa essere, potrà certificare che un gatto appartiene ad una razza piuttosto che ad un’ altra, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL PEDIGREE potrà garantirvi la autenticità di un soggetto.
In verità dovrebbero essere gli organi di competenza a difendere il lavoro di selezione dell’ allevatore onesto da tutto questo, ma purtroppo non è così.
Quindi, come possiamo tutelare la razza ed il lavoro di selezione? Come possiamo far fronte al mercato degli “scucciolatori”? Come possiamo garantire il benessere dei gatti utilizzati come riproduttori? Nel nel nostro piccolo possiamo fare molto, potremmo iniziare con il far pulire i portali degli annunci gratuiti, quali Subito.it, Ebay, ecc… da inserzioni fraudolente, segnalando tutti quegli annunci che pubblicizzano la vendita di gatti “Sacri di Birmania” senza pedigree. Vi esortiamo, come club ed estimatori nonchè difensori della razza “Sacro di Birmania” di dedicare 5 minuti del vostro tempo per controllare gli annunci regionali sui portali e segnalare agli staff quegli annunci che non rispettano il DLG 529/1992: ART. 5 che stabilisce che un animale può essere venduto come DI RAZZA solo se provvisto di pedigree. Tutti i cuccioli sprovvisti di pedigree possono essere dichiarati solo come incroci e simil-razza.
Appellandoci alla fraudolenza di determinati annunci potremmo sottrarre visibilità a questi truffatori e ridare il giusto merito al duro lavoro di selezione di un allevatore che lo porta avanti con gran fatica e sacrifici, ma che subisce ogni giorno ingiustizie da un mercato sleale e senza controlli.
Diffidate da chi vi vuole vendere un “Sacro di Birmania” senza il pedigree o da chi vi fa lo sconto, un pedigree può costare massimo 20,00 € ma è l’unica cosa che vi potrà permettere di dire: IO HO UN SACRO DI BIRMANIA!
Cosa preferite?
questo a 30-40 €
o questo a 500-1000 € ?
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529
Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
Vigente al: 1-7-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25 marzo 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; ((Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
Art. 2. 1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ((2)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita' delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000. ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10-quater, comma 1) che "L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo".
Art. 3. 1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi. 2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 4. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.
Art. 5. 1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico. 2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e' ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 6. 1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunita' economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO Libro genealogico. Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive. Registro anagrafico. Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.